Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 709 del 26/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1961 n. 197, e rettifica 04/09/1961 n. 219)
Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  -  appuntato, guardia scelta e guardia - e' costituito dal
complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
  Lo  stato  sorge  col conferimento del grado e cessa con la perdita
dello stesso.
  Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
deve  esercitare  le sue funzioni curando, in conformita' alla legge,
l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente
il  segreto  di  ufficio e confermare la sua condotta, anche privata,
alle  tradizioni  del  Corpo,  alla  dignita'  del  grado e ai doveri
inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022