Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 710 del 26/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1961 n. 197)
Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti di Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radio collegamenti.
Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti di Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radio collegamenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' fissa annua di lire 400, computabile per la pensione,
spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di
vascello e ai primi capitani della Marina, dell'Aeronautica, del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, e' elevata a lire 12.000.
Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente
comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto
dal 1 luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se
posteriore, considerando l'indennita', suddetta nella nuova misura di
lire 12.000 annue.
Agli ufficiali di cui al primo comma e' dovuta l'indennita'
militare del grado superiore.
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