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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 716 del 19/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1961 n. 198)
Norme per la liquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari già iscritti al regolamento dell'ex comune di Fiume.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  elementari,  i direttori didattici e gli ispettori
scolastici;  che  alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti
al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume, hanno diritto, su
domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle
norme del regolamento comunale gia' in vigore.
  Gli  insegnanti  elementari,  i direttori didattici e gli ispettori
scolastici  collocati  in  pensione  in  base  al regolamento dell'ex
comune  di Fiume anteriormente al 31 dicembre 1933 hanno diritto alla
riliquidazione  della  pensione  in  base  alle  norme  dello  stesso
regolamento.
  Nei  casi  in  cui  viene  esercitata  la  facolta' di cui ai commi
precedenti,  l'intero onere della pensione liquidata con le norme del
regolamento comunale viene assunto dallo Stato.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo hanno effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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