Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 722 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1961 n. 198)
Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria).
Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello
delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di
servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con
l'Italia (Francia, Svizzera e Austria) spetta la conversione in
valuta locale, con l'applicazione dei rapporti di ragguaglio
stabiliti dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare
mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di
famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute.
Qualora il personale di cui al precedente comma risieda in
territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di
conversione in esso prevista e' elevata al 65 per cento.
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