Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 725 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1961 n. 198)
Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  all'articolo  56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  e  successive  modificazioni,  e' consentita, per gli esercizi
finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione
di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti
carico  al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati
per ciascuna spesa:
    a) per  l'indennita  speciale  giornaliera di
pubblica  sicurezza  ai  funzionari  di  pubblica
sicurezza al personale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri...    L.  40.000.000
    b) per l'indennita giornaliera di ordine pub
blico  ai  funzionari  di  pubblica sicurezza, al
personale  del  Corpo  delle  guardie di pubblica
sicurezza e dell'Arma dei carabinieri............    "  60.000.000
    c) per  le  trasferte ed il rimborso di spese
di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza,
agli  appartenenti  all'Arma  dei carabinieri, ai
componenti il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza  e  a  tutti gli altri agenti della forza
pubblica  per  servizio  fuori  residenza; per la
indennita  di missione ed il rimborso di spese di
trasporto  agli ufficiali del Corpo delle guardie
di  pubblica sicurezza; per l'indennita di marcia
agli  appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai
componenti il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza  per  i servizi resi nell'interesse della
sicurezza pubblica...............................    L.  40.000.000

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1961

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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