Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 83 del 15/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1961 n. 63)
Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cadaveri  delle  persone  decedute  senza  assistenza  sanitaria
trasportati  ad  un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un
obitorio,   sono  sottoposti  al  riscontro  diagnostico  contemplato
dall'articolo  32  del  testo  unico  delle  leggi  sulla  istruzione
superiore  31  agosto  1933,  n.  1592,  e dall'articolo 85 del regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.
  Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle
persone  decedute  negli  ospedali  civili e militari, nelle cliniche
universitarie  e  negli  istituti di cura privati quando i rispettivi
direttori,  primari  o  curanti  lo dispongano per il controllo della
diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
  Il  medico provinciale puo' disporre il riscontro diagnostico anche
sui  cadaveri  delle persone decedute a domicilio quando la morte sia
dovuta  a  malattia  infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a
richiesta  del  medico  curante quando sussiste il dubbio sulle cause
della morte.
  Il riscontro diagnostico e' eseguito - alla presenza del primario o
curante,   ove   questi   lo  ritenga  necessario  -  nelle  cliniche
universitarie  o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od
ospedaliero  ovvero  da  altro  sanitario  competente  incaricato del
servizio,  i  quali  devono  evitare  mutilazioni  o  dissezioni  non
necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
  Eseguito   il   riscontro  diagnostico,  il  cadavere  deve  essere
ricomposto con la migliore cura.
  Le  spese  per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto
per il quale viene effettuato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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