Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 831 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1961 n. 214)
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale
insegnanti delle scuole elementari e delle scuole ed istituti
d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli
istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli
ispettori scolastici e del personale direttivo delle scuole ed
istituti d'istruzione secondaria, di cui alle tabelle A, B, C, D, E,
annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni,
nonche' dei provveditori agli studi di 1ª e 2ª classe e degli
ispettori centrali di 1ª e 2ª classe per l'istruzione media,
classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichita', e
belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di
cui al quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e all'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n.
88, sono elevati, a decorrere dal 1 ottobre 1961, nelle seguenti
misure:
da coefficiente 202, lire 606.000 a coefficiente 220, lire
660.000;
da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire
780.000;
da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 309, lire
927.000;
da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire
1.206.000;
da coefficiente 402, lire 1.2016.000 a coefficiente 450, lire
1.350.000;
da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire
1.566.000;
da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire
1.740.000;
da coefficiente 670, lire 2.010.000 a coefficiente 700, lire
2.100.000.
Al personale di cui al precedente comma, che cessera' dal servizio
con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza e' liquidato
sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.
1947
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