Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 831 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1961 n. 214)
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  coefficienti  e  i  corrispondenti  stipendi annui del personale
insegnanti  delle  scuole  elementari  e  delle  scuole  ed  istituti
d'istruzione  secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli
istituti  d'istruzione  artistica,  dei  direttori  didattici e degli
ispettori  scolastici  e  del  personale  direttivo  delle  scuole ed
istituti  d'istruzione secondaria, di cui alle tabelle A, B, C, D, E,
annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni,
nonche'  dei  provveditori  agli  studi  di  1ª  e  2ª classe e degli
ispettori  centrali  di  1ª  e  2ª  classe  per  l'istruzione  media,
classica,  scientifica,  magistrale  e  tecnica, per le antichita', e
belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di
cui  al  quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957, n. 3, e all'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n.
88,  sono  elevati,  a  decorrere  dal 1 ottobre 1961, nelle seguenti
misure:
    da  coefficiente  202,  lire  606.000  a  coefficiente  220, lire
660.000;
    da  coefficiente  229,  lire  687.000  a  coefficiente  260, lire
780.000;
    da  coefficiente  271,  lire  813.000  a  coefficiente  309, lire
927.000;
    da  coefficiente  325,  lire  975.000  a  coefficiente  402, lire
1.206.000;
    da  coefficiente  402,  lire  1.2016.000 a coefficiente 450, lire
1.350.000;
    da  coefficiente  450,  lire  1.350.000  a coefficiente 522, lire
1.566.000;
    da  coefficiente  500,  lire  1.500.000  a coefficiente 580, lire
1.740.000;
    da  coefficiente  670,  lire  2.010.000  a coefficiente 700, lire
2.100.000.
  Al  personale di cui al precedente comma, che cessera' dal servizio
con  il  30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza e' liquidato
sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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