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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 839 del 28/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1961 n. 215)
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i
sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza,
del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato
ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in
caserma, e' stabilita nelle seguenti misure mensili:
1. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai
250.000 abitanti:
a) tenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.900
b) sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.700
c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . L. 11.200
2. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai
250.000 abitanti:
a) tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.765
b) sottotenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600
c) sottufficiali, graduati e militari di truppa. . . . . L. 9.180
L'indennita' di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari
di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e
che risiedano in localita' ove non esistono caserme e che siano,
quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, e' stabilita
nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennita' di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e
militari di cui al presente articolo e' esente da ritenute per
imposte dirette.
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