Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1 del 09/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1962 n. 16)
Norme per l'esercizio del credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale)

  Le  operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono
effettuate  e  gestite  dalla  Sezione  autonoma  i  Credito  navale"
dell'Istituto  mobiliare  italiano,  costituiti  ai  sensi  del regio
decreto-legislativo  2  giugno  1946,  n.  491. Alla costituzione del
capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta;
gli  Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse
nazionale.
  Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati
rispettivamente  dal  Ministro  per  il  tesoro e dal Ministro per la
marina mercantile.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022