Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1021 del 12/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1962 n. 195)
Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne l'indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del genio civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  assistenti  del  Corpo  del  genio  civile  incaricati  della
sorveglianza   continuativa   dei   lavori   che  si  svolgono  fuori
dell'abituale  residenza  di  servizio  e'  concessa, per ogni giorno
lavorativo,  un'indennita', pari ad un sesto di quella prevista dalla
tabella  C  allegata  alla  legge  15  aprile  1961, n. 291, oltre al
rimborso  delle  spese  di  viaggio  ed all'indennita', supplementare
prevista dall'articolo 12 della citata legge 15 aprile 1961, n. 291.
  Detta  indennita', non cumulabile col trattamento di missione e non
computabile  agli  effetti  del trattamento di quiescenza, non spetta
durante  i  periodi  di  destinazione,  anche  temporanea, a mansioni
diverse da quelle indicate nel precedente comma.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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