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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le
modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1993, n. 1097 e
22 dicembre 1960, n. 1565, prorogate fino al 30 giugno 1962, con
legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino
alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le
provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo
1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31
luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26
luglio 1949, n. 448.