Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1103 del 21/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1962 n. 201)
Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  del  decreto  legislativo  3  maggio  1948,  n. 937,
modificato  con  la  legge 6 marzo 1950, n. 181, e' sostituito con il
seguente:
  "Alle  Societa'  nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo
di  linea e' concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di
fabbricazione  e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonche'
dall'imposta  generale  sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti
di   qualsiasi  tipo  destinati  al  funzionamento  degli  aeromobili
impiegati  ai  fini  dell'esercizio  di  tali servizi, nonche' per il
trasporto  di  passeggeri  e  di  cose  a  carattere  discontinuo  ed
occasionale.
  Il  beneficio di cui al precedente comma 6, altresi', concesso alle
Societa'  nazionali  di  trasporto  aereo  esercenti  soltanto voli a
domanda non di linea".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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