Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 122 del 26/03/1962 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1962 n. 90)
Norme integrative dell'articolo 8 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti. Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  di cui all'articolo 8, secondo e quinto comma, della
legge  1  febbraio  1960,  n. 26, che, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  risulti  inquadrato  in carriere inferiori a
quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, puo' ottenere il
collocamento  nella  qualifica  iniziale  dei  ruoli  aggiunti  della
carriera  corrispondente  al  titolo  di  studio posseduto purche' ne
faccia  domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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