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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Norme generali sul sistema elettorale
Il Consiglio regionale della Valle di Aosta e' eletto a suffragio
universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con
scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista, ed ha facolta' di
attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalita'
stabilite dalla presente legge.