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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' spettante ai titolari degli Uffici del registro e
degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri
immobiliari a norma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081,
e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946,
n. 529, nonche' ai cassieri titolari degli Uffici dei registro con
servizio autonomo di cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio
1951, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico
denaro o di qualunque altro valore o materia, e' stabilita nella
seguente misura lire 60.000 per gli Uffici di 1ª categoria;
lire 36.009 per gli Uffici di 2ª categoria;
lire 21.000 per gli Uffici di 3ª categoria.