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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1290 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1962 n. 219, suppl. ord. n. 1)
Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.
Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli uffici provinciali del Tesoro organi periferici del Ministero
del tesoro, assumono la denominazione di Direzioni provinciali del
tesoro.
Le Direzioni provinciali del tesoro in aggiunta ai compiti
istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, provvedono:
a) al rimborso a favore delle Amministrazioni provinciali delle
rette manicomiali relative a dementi di guerra, pensionati,
ricoverati in manicomio, dovute alle Amministrazioni stesse ai sensi
del decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e
successive modificazioni;
b) alla restituzione di somme indebitamente affluite all'Erario
in conto entrate del Tesoro. Per le restituzioni d'importo superiore
a lire 5.000.000 occorre la preventiva autorizzazione della Direzione
generale del tesoro;
c) all'attribuzione a favore dei titolari di pensioni o assegno
privilegiato ordinario di prima categoria, gravanti sul bilancio
dello Stato dell'assegno annuo, a titolo di integrazione, per i figli
a carico, previsto dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n.
474;
d) alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al
valor militare, corrisposti dal Ministero del tesoro, previsti dai
decreti-legge 10 febbraio 1918, n. 264, 7 aprile 1918, n. 644, e
successive modificazioni.
Sono estese - in quanto applicabili - ai provvedimenti relativi
alla materia oggetto del presente articolo le norme previste dagli
articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1544.
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