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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1290 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1962 n. 219, suppl. ord. n. 1)
Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  uffici  provinciali del Tesoro organi periferici del Ministero
del  tesoro,  assumono  la denominazione di Direzioni provinciali del
tesoro.
  Le   Direzioni  provinciali  del  tesoro  in  aggiunta  ai  compiti
istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, provvedono:
    a)  al  rimborso a favore delle Amministrazioni provinciali delle
rette   manicomiali   relative   a  dementi  di  guerra,  pensionati,
ricoverati  in manicomio, dovute alle Amministrazioni stesse ai sensi
del  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e
successive modificazioni;
    b)  alla  restituzione di somme indebitamente affluite all'Erario
in  conto entrate del Tesoro. Per le restituzioni d'importo superiore
a lire 5.000.000 occorre la preventiva autorizzazione della Direzione
generale del tesoro;
    c)  all'attribuzione  a favore dei titolari di pensioni o assegno
privilegiato  ordinario  di  prima  categoria,  gravanti sul bilancio
dello Stato dell'assegno annuo, a titolo di integrazione, per i figli
    a  carico, previsto dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n.
    474;
d) alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al
valor  militare,  corrisposti  dal Ministero del tesoro, previsti dai
decreti-legge  10  febbraio  1918,  n.  264, 7 aprile 1918, n. 644, e
successive modificazioni.
  Sono  estese  -  in  quanto applicabili - ai provvedimenti relativi
alla  materia  oggetto  del presente articolo le norme previste dagli
articoli  15  e  34  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1544.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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