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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla
leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
a) nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole "quando tali
mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi";
b) nel numero 2 le parole "Operai, artieri, manovali e garzoni di
qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi" sono sostituite
con le parole "Personale di qualsiasi categoria in servizio";
c) nei numeri 3 e 4 le parole "Operai addetti" sono sostituite
con le parole "Personale addetto";
d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure ad
ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina".