Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1339 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1962 n. 229)
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  trattamento  minimo  di pensione per gli iscritti alla Gestione
speciale  per  gli  artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n.
463,  e'  elevato,  con  effetto  dal  1  luglio  1962 e per tutte le
categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili.
  Il  trattamento  minimo  di cui al comma precedente non e' dovuto a
coloro  che  percepiscono  altre pensioni a carico dell'assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti o di
altre  forme  di  previdenza sostitutive di detta assicurazione o che
hanno  dato  titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa,
ovvero  a  carico  della Gestione speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri  e  coloni  qualora  per  effetto  del  cumulo il pensionato
fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo
garantito.
  Tale  esclusione  si  applica altresi' a coloro i quali prestano la
propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste
titolo   alla  retribuzione,  ancorche'  lavorino  presso  aziende  o
botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari.
  Ove  non  competa  il  trattamento  minimo  di  cui al primo comma,
trovano  applicazione  le disposizioni relative ai trattamenti minimi
di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
  Il  trattamento  minimo  di  pensione  per  l'invalidita'  e per la
vecchiaia  e'  maggiorato  di  un  decimo  del suo ammontare per ogni
figlio  per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo
12-sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
  Al   trattamento  minimo  si  aggiunge  una  aliquota  pari  ad  un
dodicesimo  del  suo  ammontare  annuo da corrispondersi in occasione
delle festivita' natalizie.
  Il  titolare  di  pensione  e'  tenuto  a  denunziare  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  trenta  giorni dal suo
verificarsi,  qualsiasi  nuova  liquidazione di pensione o variazione
nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.
  Il  datore  di  lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati
fruenti   di  integrazione  al  trattamento  minimo  stabilito  dalla
presente  legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha
l'obbligo,  osservando  le modalita' di cui all'art. 12, comma terzo,
della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del
dipendente   l'importo   della  integrazione  al  trattamento  minimo
suddetto  e  di  versarlo  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale.
  A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti
fraudolenti,  al  fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il
godimento  del  trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 23, quarto comma della legge 4 aprile 1952, numero 218.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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