Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1339 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1962 n. 229)
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari.
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione
speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n.
463, e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1962 e per tutte le
categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili.
Il trattamento minimo di cui al comma precedente non e' dovuto a
coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di
altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che
hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa,
ovvero a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato
fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo
garantito.
Tale esclusione si applica altresi' a coloro i quali prestano la
propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste
titolo alla retribuzione, ancorche' lavorino presso aziende o
botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari.
Ove non competa il trattamento minimo di cui al primo comma,
trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi
di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Il trattamento minimo di pensione per l'invalidita' e per la
vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni
figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo
12-sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un
dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione
delle festivita' natalizie.
Il titolare di pensione e' tenuto a denunziare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione
nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.
Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati
fruenti di integrazione al trattamento minimo stabilito dalla
presente legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha
l'obbligo, osservando le modalita' di cui all'art. 12, comma terzo,
della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del
dipendente l'importo della integrazione al trattamento minimo
suddetto e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti
fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il
godimento del trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 23, quarto comma della legge 4 aprile 1952, numero 218.
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