Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1347 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 13 settembre 1962 n. 231)
Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero.
Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La norma di esenzione dall'imposta generale sulla entrata prevista
dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica
alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o
depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste
in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti.
Resta ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere
nei confronti dell'importatore. In tale ipotesi il valore sul quale
si liquida l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e' costituito dal prezzo addebitato nella
fattura rilasciata all'acquirente importatore, con le maggiorazioni
previste dall'articolo 18 del decreto medesimo.
L'esenzione dal tributo resta ugualmente ferma per le vendite di
merci destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica
in regime di temporanea importazioni doganale limitatamente al
passaggio che da' luogo all'importazione medesima. Per la eventuale
successiva nazionalizzazione delle dette merci, come pure ai fini
della detrazione prevista dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233,
l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n.
2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762,
si liquida sul valore determinato ai sensi del precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
ltaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
