Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1352 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 17 settembre 1962 n. 234)
Provvidenza a favore dei farmacisti rurali.
Provvidenza a favore dei farmacisti rurali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il diritto all'indennita' di residenza previsto dalla legge 22
novembre 1954, n. 1107, decorre dalla data indicata nel provvedimento
emanato dalla Commissione provinciale, contemplata nell'articolo 105
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relative modificazioni.
Esso ha la durata massima di cinque anni e potra' essere rinnovato
a domanda dell'interessato, nel qual caso la Commissione provinciale
dovra' di nuovo pronunciarsi.
Ai titolari delle farmacie situate nei Comuni con popolazione
inferiore ai tremila abitanti l'indennita' di residenza puo' essere
concessa fino alla misura di 400.000 lire annue purche' il loro
reddito, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non
superi le 800.000 lire annue.
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