Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1353 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 17 settembre 1962 n. 234)
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 11 aprile
1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di
servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60
anni o per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita
medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno
dalla cessazione;
nei casi previsti alla lettera a) dell'articolo 29 del
regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.
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