Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1355 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 17 settembre 1962 n. 234)
Modifica all'art. 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.
Modifica all'art. 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed integrato con la
legge 1 luglio 1961, n. 568, e' sostituito dal seguente:
"Per la temporanea importazione ed esportazione di merci soggette a
diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti
e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti
disposizioni.
La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente e' limitata,
per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al 10 per cento
dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di
operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette
sovraimposte ed effettuate da ditte che lavorano in propri
stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.
I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di
confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da
privilegio, a preferenza, di ogni altro creditore, sui prodotti, sul
macchinario e si tutto il materiale mobile esistente negli
stabilimenti delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui
al precedente comma, nonche' nei magazzini annessi ai predetti
stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di
pertinenza delle stesse ditte.
Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorche'
aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio
corrente per la stessa merce nel territorio della Repubblica,
l'importatore, oltre a prestare la garanzia dei diritti di confine,
deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza.
tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20
per cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del
prezzo interno.
Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate
nel termine stabilito, il deposito cauzionale integrativo sara'
incamerato dall'Erario a titolo definitivo.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri
per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste,
per l'industria e per il commercio e per il commercio con l'estero,
saranno determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui al quarto comma del presente articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA -
TREMELLONI - PRETI - COLOMBO -
RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
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