Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1360 del 18/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 18 settembre 1962 n. 235)
Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'applicazione  della  legge  25  luglio  1952,  n.  991,  nel
quinquennio  dal  1962-63  al 1966-67 e' autorizzata l'annua spesa di
lire 12 miliardi, cosi' ripartita:
    a)  lire  2  miliardi  per  la  concessione di anticipazioni agli
Istituti  di  credito  agrario  di miglioramento per gli scopi di cui
all'articolo 2 della citata legge;
    b)  lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali
per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per
procedere   al   rimbocchimento  ed  alla  sistemazione  dei  terreni
acquistati ed espropriati;
    c)  lire  3  miliardi  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche di
bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge;
    d) lire 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di
cui  agli  articoli  3,  4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli
articoli 5 e 18 della citata legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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