Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1430 del 29/09/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 ottobre 1962 n. 256)
Norme in materia di pagamento dei fitti in grano.
Norme in materia di pagamento dei fitti in grano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo
rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle
successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere
a base per la conversione dei canoni, o delle indennita', convenuti
in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro,
ma a riferimento, nonche' per il computo della riduzione del 30 per
cento, a mente dello articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140,
e successive modifiche e integrazioni, e' quello stabilito dallo
Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata.
Nulla e' innovato circa la determinazione del prezzo degli altri
cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di
affitto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1962
SEGNI
FANFANI -- RUMOR
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
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1969
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1971
1972
1973
1974
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