Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1468 del 06/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1962 n. 269)
Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli
aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti
dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo
unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione,
con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza
locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti
organi delle Regioni a statuto speciale.
L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle
deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento
delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.
La presente legge costituisce interpretazione autentica degli
articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,
n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico
per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni.
Non si fa luogo a restituzione di somme gia' pagate in base a
deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione
di cui al primo comma del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
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