Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di
lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27
gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n.
1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali
destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata
una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani
sopra terra.
Restano salvi gli accertamenti gia' effettuati e divenuti comunque
definitivi, ne' si la luogo alla restituzione delle imposte gia'
pagate.