Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute,
sistemati presso enti similari del territorio dello Stato ai sensi
della legge 27 dicembre 1953, n. 957, e tuttora in soprannumero, sono
ammessi agli scrutini o ai concorsi interni per la promozione al
grado o alla qualifica superiore a quello da essi rivestito, purche'
in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico
dell'ente di assegnazione e, qualora dichiarati idonei, sono promossi
in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni
posto di organico vacante da conferire in ciascun grado o qualifica.
I dipendenti stessi conseguiranno le promozioni successive, in
soprannumero, in proporzione di un profugo per ogni tre posti di
organico vacanti da conferire per il corrispondente grado o
qualifica.
Ai fini del raggiungimento dell'anzianita', nel grado o nella
qualifica, necessaria per l'ammissione agli scrutini o ai concorsi
interni previsti nei precedenti commi, e' valutato il servizio
prestato presso l'ente di provenienza.
Qualora il numero dei posti da conferire di volta in volta in
ciascun grado o qualifica sia inferiore a tre o a un multiplo di tre,
la proporzione prevista nel secondo comma e' raggiunta, o completata,
in occasione delle successive promozioni.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le
promozioni alla qualifica piu' elevata dei ruoli assimilabili alle
carriere direttive e di concetto del personale statale per la quale
sia previsto un solo posto.