Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1498 del 10/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1962 n. 276)
Modifica all'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai.
Modifica all'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo
modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, e'
sostituito dal seguente:
"L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del
relativo regolamento e' punito con l'ammenda da lire 10.000 fino a
lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate alle quali la
violazione si riferisce. Non e' ammessa la definizione in via
amministrativa.
In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'articolo 99 del
Codice penale, il giudice puo' disporre la sospensione dell'esercizio
dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'articolo
162 del Codice penale e la contravvenzione constatata costituisca
violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o
ad oblazione, il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che
dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, e', tenuto a
trasmettere gli atti al Prefetto.
Il Prefetto, valutate le circostanze, puo' disporre la sospensione
dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un
mese.
Durante il periodo di sospensione l'esercente e' obbligato a
corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a
quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI -
COLOMBO - TAVIANI
BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
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