Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1539 del 05/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1962 n. 287)
Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  imprenditori  i  quali,  fatta  esclusione  degli apprendisti,
abbiano  complessivamente  alle loro dipendenze piu' di 59 lavoratori
tra  operai  ed  impiegati  sono  tenuti ad occupare, in occasione di
assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni
10  lavoratori  da  assumere, sino a raggiungere la proporzione di un
mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione
di  50 superiore a 25. Il computo delle assunzioni di nuovo personale
di  cui al presente comma e' fatto per periodi semestrali a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  La  percentuale  di  cui  al  primo  comma  dovra' essere raggiunta
comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
  Le  imprese  di  navigazione, marittima ed aerea e quelle esercenti
pubblici  Servizi  di  trasporto  in concessione non sono tenute, per
quanto   concerne   il   solo   personale   navigante  e  viaggiante,
all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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