Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1551 del 18/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1962 n. 289)
Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza.
Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28
settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, e' data facolta'
al Ministro per le finanze di consentire la partecipazione ai
concorsi per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza dei
giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di
studio richiesto, purche' possano consegnarlo nella sessione
autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano e in
possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma
precedente resta in ogni caso, subordinata al conseguimento del
titolo di studio nella predetta sessione autunnali di esami.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
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1969
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1971
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1973
1974
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