Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1552 del 23/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1962 n. 289)
Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sanitari  e le ostetriche ospedalieri gia' in servizio di ruolo,
che  siano  scaduti  per superamento dei limiti di eta' o dei periodi
del  servizio  di  ruolo  previsti  dalle disposizioni vigenti e che,
avendo  continuato  a  prestare ininterrotto servizio, sono ancora in
attivita'  presso  gli  stessi  ospedali,  nonche'  i  sanitari  e le
ostetriche  ospedalieri  che  scadranno dopo la data di pubblicazione
della   presente   legge,  sono  mantenuti  nell'incarico  fino  alla
emanazione  di  nuove  norme  legislative  in merito di limiti per la
cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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