Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1575 del 23/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 20 novembre 1962 n. 295)
Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto
il pagamento in contante od in una delle forme agevolative previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1962, n. 71, di quanto ad essi dovuto, gli Uffici ordinatori
della spesa hanno facolta' - nei limiti e con le modalita' che
saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro - di
disporre la commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della
Banca d'Italia degli ordinativi diretti, degli ordinativi su ordini
di accreditamento e degli ordinativi di contabilita' speciale.
I vaglia cambiari predetti sono spediti dalle Tesorerie dello Stato
all'indirizzo dei creditori.
Per il pagamento delle relative spese postali, le quali fanno
carico alle Amministrazioni statali interessate, sono applicabili le
disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 25 aprile 1961, n.
355.
Ove la commutazione suddetta riguardi titoli di spesa, anche
collettivi, per pagamento di stipendi e di altri assegni fissi a
carattere continuativo, i relativi vaglia cambiari, da intestarsi ai
singoli creditori, possono essere consegnati dalle Sezioni di
tesoreria all'impiegato dello stesso ufficio dei beneficiari,
delegato a riscuotere ai sensi dell'articolo 383 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
L'emissione dei vaglia cambiari di cui al primo ed al quarto comma,
estingue il debito dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
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1957
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