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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63
al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte
del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche
e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di
elaborati, e per la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della
programmazione della politica nazionale di sviluppo
economico-sociale; per le spese di funzionamento e per i compensi ed
i rimborsi di spese da corrispondere e i membri di Commissioni e
Comitati nominati dal Ministro per il bilancio per le finalita' della
presente legge.
Per i compiti di cui al comma precedente il Ministero del bilancio
puo' avvalersi sia di istituti di ricerche, sia di esperti anche
estranei all'Amministrazione.
Le misure delle indennita' da corrispondersi ai componenti di
Commissioni e Comitati, di cui al primo comma del presente articolo,
e dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi
previsti dal precedente comma, sono fissate, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge con decreto del Ministro per il
bilancio.
di concerto col Ministro per il tesoro.