Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 167 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1962 n. 111)
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da
destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o
popolare, nonche' alle opere e servizi complementari, urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del
Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, puo', con suo decreto, disporre la
formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della
facolta' di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da
parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in
particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane
superiore all'8 per cento.
Piu' Comuni limitrofi che si trovano nelle condizioni di cui al
presente articolo possono costituirsi in consorzio per la formazione
di un unico piano consorziale ai sensi della presente legge.
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