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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1689 del 03/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1962 n. 328)
Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili.
Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme
per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sono apportate le
seguenti modifiche.
I. - Il primo comma dell'articolo 8 e' cosi' sostituito:
"Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo
metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i
piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le
modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase
costruttiva dell'unita', allo scopo di consentire l'installazione in
periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per
assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti
ausiliari a scopo difensivo.
I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a
giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento
all'esercizio commerciale della nave.
II. - All'articolo 13, primo comma, le parole: "I rinforzi", sono
sostituite con le seguenti: "Gli apprestamenti".
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