Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 17 del 26/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1962 n. 38)
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto
1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 e' aumentato di
lire 5.100 milioni.
Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio
1961-62 sara' impiegato in contributi per la costruzione di opere di
edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli
effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n.
645, le scuole medie e le scuole d'arte.
Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici,
ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno
per la parte di propria competenza, a norma della legislazione
vigente.
La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo e'
accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le
aule disponibili.
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