Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1706 del 22/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1962 n. 330)
Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento, di valore nei trasferimenti di fondi rustici integrazioni ed aggiunte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   norme   di  cui  alle  legge  20  ottobre  1934,  n.  1044,  e
rispettivamente di cui all'art. 3 della legge 27 maggio 1939, n. 355,
si  osservano  quando  nella  denuncia di successione o nell'atto tra
vivi  soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici
valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro
e   indipendentemente  dall'indicazione  del  prezzo  contrattuale  e
qualora  non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un
valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo
1 della legge 20 ottobre 1954.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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