Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 171 del 02/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1962 n. 112)
Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici.
Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della,
presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme,
clausole o consuetudini a lui piu' favorevoli, ha diritto ad una
quota non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle
colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di
alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante
da frutto.
Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o
al momento della utilizzazione delle piante, quando a questa si
proceda durante il corso dell'affitto.
Per i contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
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