Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 174 del 19/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1962 n. 113)
Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (inclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  gennaio 1962 agli impiegati di ruolo e non di
ruolo, appartenenti alle carriere e categorie direttive, di concetto,
esecutive  ed  ausiliarie  dei  Ministeri dei lavori pubblici inclusa
l'A.N.A.S.),  della  marina  mercantile, del commercio con l'estero e
del  turismo  e dello spettacolo e' attribuito un assegno mensile non
pensionabile,  pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di
stipendio, con un minimo di lire diecimila.
  Per   gli  impiegati  dell'A.N.A.S.  il  premio  di  interessamento
previsto  dall'articolo  55  della  legge 7 febbraio 1961, n. 59, non
potra'  essere  corrisposto  in  misura  superiore  al  50  per cento
dell'assegno mensile di cui sopra.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022