Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1744 del 29/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1963 n. 5)
Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulle  locazioni  dei  beni  immobili  urbani  a  tempo determinato
l'imposta  proporzionale di registro e' dovuta nella misura del 6 per
cento  delle  rendite  catastali  dei beni locati, in ragione di ogni
anno  o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili
urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e
rivalutate  con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro per
le finanze.
  Qualora  gli  immobili indicati al primo comma non risultino ancora
censiti  in  catasto,  l'imposta  proporzionale di registro e' dovuta
nella  misura  del  4  per  cento  sull'ammontare  dei  prezzi  e dei
corrispettivi  pattuiti,  secondo la norma dell'articolo 54 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
  Dette  aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata
di  cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940,
n.  2,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n.
762,  e  successive modificazioni, nonche' dell'addizionale di cui al
regio   decreto-legge   30   novembre  1937,  n.  2145  e  successive
modificazioni.
  Le  ricevute  e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni
di  locazione  di  beni  immobili sono soggette fin dall'origine alla
imposta  di  bollo di lire cinque per ogni duemila lire o frazione di
duemila lire, col massimo di lire cinquanta.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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