Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1747 del 18/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro.
Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo
26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della
legge 12 maggio 1950, numero 348, per la costruzione di navi
mercantili da traffico per conto di raggruppamenti costituiti fra
proprietari di navi mercantili, perdute per cause di guerra, che
costituivano l'unico mezzo di lavoro, e' data facolta' al Comitato di
cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367,
su proposta dello Istituto mobiliare italiano, gestore dei
finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero
della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto a ridurre il
credito residuo derivante dai finanziamenti medesimi ad una somma
pari all'ammontare dell'indennita' di perdita percepita o da
percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del medesimo primo
comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli
finanziamenti.
La misura degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a
norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato.
Le deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti
previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del
Ministro per il tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
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