Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1750 del 20/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  5  della legge 29 giugno 1960, n. 656, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Qualora  il  richiedente  non fruisca di cessione del quinto dello
stipendio   o  salario  contratto  con  gli  Enti  di  cui  al  comma
precedente,  i  prestiti  di  cui all'articolo 3 della presente legge
possono essere concessi anche in misura doppia".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - TREMELLONI

                                                 Visto,            il
Guardasigilli: BOSCO
 
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