Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1754 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita una indennita' di studio, con effetto dal 1 luglio
1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di
ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi gli
insegnanti delle scuole popolari, secondaria ed artistica, per gli
ispettori scolastici e per il personale dipendente
dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma
delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e
di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.
L'indennita' di studio non e' dovuta a] personale dipendente dalla
medesima Amministrazione, al quale e stato attribuito l'assegno
mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno
mensile di analoga natura.
L'indennita' di studio, che e' soggetta unicamente alle ritenute
erariali, e' corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle
misure lorde e nei limiti stabiliti nella annessa tabella.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
