Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 178 del 19/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1962 n. 113)
Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della
pubblica  istruzione,  appartenenti ai ruoli di cui all'unita tabella
ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, non in
servizio  all'estero con il trattamento di cui alla legge 10 novembre
1954,  n.  1142,  e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile,
pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con
un minimo di lire diecimila.
  Per  gli  ispettori  centrali  per  l'istruzione  media,  classica,
scientifica,   magistrale,   tecnica,   professionale,   artistica  e
musicale, per le antichita' e belle arti, per l'istruzione elementare
e  per  l'educazione  fisica e sportiva ed ai provveditori agli studi
l'assegno mensile e' stabilito nelle seguenti misure:
    ispettori  centrali  e provveditori agli studi di 1ª classe: lire
39.400;
    ispettori  centrali  e provveditori agli studi di 2ª classe: lire
15.000.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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