Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1840 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1963 n. 23)
Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato in base all'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato in base all'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge
5 luglio 1961, n. 635, quale e' previsto dalla legge 27 giugno 1961,
n. 543, e' aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio
1961-62, a lire 240 miliardi.
Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi
assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240
miliardi, la differenza sara' portata in aumento dell'importo dei
rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio
1962-63.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI -
LA MALFA - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
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1980
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