Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1860 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1963 n. 27)
Impiego pacifico dell'energia nucleare.
Impiego pacifico dell'energia nucleare.
La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni
concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le
materie grezze nonche' minerali definiti nell'articolo 197 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica
approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle
disposizioni sulla responsabilita' civile valgono inoltre le seguenti
definizioni:
a) per "incidente nucleare" si intende ogni fatto o serie di
fatti aventi la stessa origine che; abbiano causato un danno sempre
che questo fatto o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati
provengano o risultino dalle proprieta' radioattive oppure dalla
combinazione delle dette proprieta' radioattive e di quelle tossiche,
esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti
o residui radioattivi;
b) per "impianti nucleari" si intendono i reattori nucleari,
eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; gli
impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
gli impianti per la separazione degli isotopi; gli impianti per il
trattamento dei combustibili nucleari irradiati; gli impianti di
deposito delle materie nucleari escluso il deposito in corso di
spedizione, nonche' tutti gli altri impianti nei quali dei
cambustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi siano
detenuti;
c) per "combustibile nucleare" si intendono le materie fissili,
compreso l'uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico
(incluso l'uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di
lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sia
indicata dal Comitato direttivo dell'Agenzia europea per l'energia
nucleare;
d) per "prodotti o residui radioattivi" si intendono le materie
radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle
radiazioni risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione
di combustibili nucleari, esclusi da una parte i combustibili
nucleari e dall'altra parte i radioisotopi che, al di fuori di un
impianto nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati
a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici;
e) per "materie nucleari" si intendono i combustibili nucleari
(esclusi l'uranio naturale "quello impoverito) ed i prodotti o
residui radioattivi;
f) per "esercente" di un impianto nucleare si intende la persona
fisica o giuridica designata o riconosciuta dalla pubblica, autorita'
competente come esercente dell'impianto stesso.
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