Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 188 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario.
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli uditori che hanno conseguito la nomina come vincitori di
concorso e che sono dichiarati idonei nel primo esame pratico al
quale possono partecipare, sono nominati aggiunti giudiziari con
decorrenza a tutti gli effetti dal compimento di due anni dalla
nomina a uditore.
Con la medesima decorrenza sono nominati aggiunti giudiziari gli
uditori che, come idonei del medesimo concorso, sono stati ammessi in
magistratura successivamente ed hanno superato lo stesso esame
pratico.
Gli uditori che, per qualsiasi ragione, anche indipendente dalla
loro volonta', non hanno partecipato al primo esame pratico relativo
al loro concorso di ammissione in carriera, e quelli che sono stati
esclusi o dichiarati non idonei nell'esame stesso, se superano un
esame pratico al quale abbiano partecipato uditori cui e' applicabile
la disposizione del primo comma, conseguono la nomina ad aggiunto
giudiziario con la decorrenza attribuita agli uditori predetti; in
mancanza, la nomina e' ad essi conferita con decorrenza dalla data
del relativo decreto.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
