Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 189 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nella attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulle  domande  di  concessione  per  l'impianto  e  la gestione di
depositi  di olii minerali da collocarsi presso le apparecchiature di
perforazione  impiegate nella ricerca degli idrocarburi e delle forze
endogene,  provvede  il prefetto della Provincia ove si effettuano le
perforazioni  ai  sensi  degli  articoli  8  e  ti  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo
unico  della  legge  28  maggio  1959,  n.  401,  sentito  il  parere
dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
  La  concessione  e' rilasciata per una durata non inferiore ad anni
5;  durante  il  periodo di validita' della concessione il deposito a
cui  essa  si riferisce puo' liberamente seguire nei suoi spostamenti
l'impianto  di  perforazione al quale e' annesso; di ogni spostamento
deve  essere  data immediata notizia al prefetto che ha rilasciato la
concessione.
  Ad  istanza  della  societa'  interessata,  e  quando non vi ostino
particolari  motivi, il prefetto della Provincia ove si effettuano le
perforazioni, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione,
sempre  che  i  depositi  risultino  conformi  alle  vigenti norme di
sicurezza  e  sentito  il  competente  comando  dei vigili del fuoco,
rilascia  permesso  provvisorio  per l'impianto dei depositi indicati
nel  comma  primo  del  presente articolo, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo   23  del  regio  decreto  20  luglio  1934,  n.  1303,
contenente   norme   regolamentari   per   l'esecuzione   del   regio
decreto-legge  2  novembre  1933,  n.  1741, convertito nella legge 8
febbraio  1934,  n. 367. Il permesso provvisorio decade di diritto se
non  e' seguito dal provvedimento di concessione entro mesi sei dalla
data del rilascio.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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