Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 189 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nella attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi.
Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nella attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione di
depositi di olii minerali da collocarsi presso le apparecchiature di
perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi e delle forze
endogene, provvede il prefetto della Provincia ove si effettuano le
perforazioni ai sensi degli articoli 8 e ti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo
unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, sentito il parere
dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
La concessione e' rilasciata per una durata non inferiore ad anni
5; durante il periodo di validita' della concessione il deposito a
cui essa si riferisce puo' liberamente seguire nei suoi spostamenti
l'impianto di perforazione al quale e' annesso; di ogni spostamento
deve essere data immediata notizia al prefetto che ha rilasciato la
concessione.
Ad istanza della societa' interessata, e quando non vi ostino
particolari motivi, il prefetto della Provincia ove si effettuano le
perforazioni, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione,
sempre che i depositi risultino conformi alle vigenti norme di
sicurezza e sentito il competente comando dei vigili del fuoco,
rilascia permesso provvisorio per l'impianto dei depositi indicati
nel comma primo del presente articolo, ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 23 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303,
contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8
febbraio 1934, n. 367. Il permesso provvisorio decade di diritto se
non e' seguito dal provvedimento di concessione entro mesi sei dalla
data del rilascio.
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