Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 205 del 12/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1962 n. 118)
Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori,
condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o
dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facolta'
di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata
necessaria all'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un
periodo non superiore ai sessanta giorni e con l'osservanza delle
norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
La stessa facolta' puo' essere esercitata dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze
temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione,
divulgazione e propaganda agraria, ed ai servizi della pesca nelle
acque interne.
L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non Acquista la
qualifica di operaio dello Stato, e non puo' essere trattenuto al
lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.
I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano
provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente
comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme
conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda
dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale,
promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli
articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli
articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - RUMOR -
TREMELLONI
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