Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 209 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1962 n. 118)
Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  139  del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
  "L'imposta  complementare  progressiva  e'  applicata  sul  reddito
imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito
imponibile  di lire 240.000 ed inferiore corrisponda l'aliquota del 2
per  cento,  al  reddito  imponibile  di  lire  5 milioni corrisponda
l'aliquota  del  6  per  cento,  ed  al  reddito  imponibile  di lire
500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento.
  Le aliquote sono determinate in base alle formule:

    a)

        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----



per i redditi fino a lire 5.000.000;




b)


        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


per  i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il

reddito  imponibile in milioni di lire e con y L'aliquota unitaria) e
presentano la seguente progressione:

                          Reddito Aliquota
                       imponibile percentuale

-----------------------------------


240.000                2,00

500.000                2,50


1.000.000                3,17

2.000.000                4,12

3.000.000                4,85

5.000.000                6,00


10.000.000               11,93

20.000.000               16,27

30.000.000               19,26

40.000.000               21,69

50.000.000               23,79


100.000.000               31,85

200.000.000               43,03

300.000.000               51,55

400.000.000               58,71

500.000.000               65,00




L'importo  dovuto  a  titolo  d'imposta non puo' superare, in alcun
caso,  la  differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi
degli articoli precedenti e la somma di lire 720.000.

Con  decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro
per  le  finanze, sara' pubblicata una tabella contenente le aliquote
applicabili  sui  redditi  intermedi  determinati  secondo le formule
indicate  nel  presente  articolo e recante l'indicazione delle varie
cifre   di   reddito   arrotondato,   delle   rispettive  aliquote  e
dell'imposta corrispondente".

La  tabella  attualmente  allegata al testo unico delle leggi sulle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645, e' soppressa e sostituita, ad ogni
effetto, da quella di cui al precedente capoverso.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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